Se intendi comprare casa a Roma puoi usufruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto prima casa solo se vendi il vecchio immobile. Gli immobili sono il bene più amato dagli italiani, che abitano nella casa di proprietà in otto casi su dieci. L’acquisto della prima casa a Roma è un passo fondamentale nella vita di una persona o di una famiglia che vive nella Capitale. È quindi fondamentale conoscere le agevolazioni fiscali esistenti a favore di chi decide di acquistare un immobile a Roma da adibire ad abitazione principale.
Dal 1° gennaio 2016 è prevista la possibilità per i soggetti che hanno già acquistato un immobile usufruendo dell’agevolazione fiscale prima casa (Iva al 4% o imposta di registro al 2%) di poter riavere il bonus: si potrà acquistare un immobile con l’agevolazione prima casa anche per chi ne ha già usufruito, a condizione di vendere il vecchio immobile entro un anno dal nuovo rogito. La nuova disposizione rende più elastica la fruizione dell’agevolazione fiscale: spesso, infatti, il contribuente che intende vendere la propria prima casa per acquistarne un’altra, può trovarsi nella difficoltà di riuscire a concludere la vendita prima del nuovo acquisto.
Chiaramente, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter usufruire dell’agevolazione fiscale. L’immobile che si intende acquistare non deve essere ricompreso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Quindi, la nuova normativa fiscale agevolata consente l’applicazione dell’aliquota agevolata all’acquirente di una prima casa a Roma che è ancora titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra abitazione già acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa anche qualora questa sia ubicata nello stesso comune in cui si trova il nuovo immobile da acquistare.
La condizione per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il precedente immobile acquistato con le agevolazioni fiscali venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto. In mancanza di tale vendita entro un anno, l’imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria del 9%.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA A ROMA
Se la cessione è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%. Sono inoltre dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna. Se, invece, la cessione non è imponibile Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ridotta del 2% (con un minimo di 1.000 euro), nonché delle imposte ipotecaria e catastale di euro 50 ciascuna. L’agevolazione per la ‘prima casa’ è prevista sugli atti a titolo oneroso che comportino il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale relativi ad un’unità immobiliare non avente le caratteristiche di casa di lusso.
Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, si devono verificare le seguenti condizioni affinché l’aliquota agevolata sia applicabile: l’abitazione trasferita deve essere una casa di abitazione ‘non di lusso’; l’immobile deve essere ubicato nel Comune dove l’acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza o nel quale svolga la propria attività, anche non lucrativa. L’agevolazione fiscale è riconosciuta anche nel caso di acquisto congiunto di due appartamenti contigui con l’obiettivo di ricavarne un’unica unità immobiliare. Inoltre, è agevolabile anche l’acquisto successivo di un immobile contiguo all’abitazione acquistata dal soggetto al fine di ampliare la casa.