L’Usufrutto è il diritto reale, concesso dal proprietario o stabilito dalla legge, per la durata non superiore alla vita del beneficiario (se società, per non più di 30 anni), con il quale l’usufruttuario acquista il diritto di godere della cosa, traendone ogni possibile utilità, con il solo obbligo di rispettarne la destinazione economica e di conservarla.
Il codice civile ai suoi articoli 978 – 1020 regolamenta con dovizia e precisione l’usufrutto (ci si può divertire a leggere gli articoli sull’invenzione del tesoro – art. 988 – sui pali per vigne – art. 992 – e altre amenità), ci permettiamo di sottolineare come ci sia una distinzione tra riparazioni straordinarie che competono al proprietario e riparazioni ordinarie che competono all’usufruttuario, e che gli abusi dell’usufruttuario sulla cosa può portare alla estinzione dell’usufrutto.
L’usufrutto è cedibile e consente di dare in locazione la cosa. Deve essere concesso per iscritto, e per essere opponibile ai terzi acquirenti la cosa, deve essere fatto per atto pubblico e trascritto nei pubblici registri immobiliari.