Con l’estinzione anticipata del mutuo il debitore può rimborsare la parte restante, del denarodovuto alla banca, prima della scadenza prevista.
A discrezione del debitore si può procedere con un’estinzione totale, versando tutta la somma residua o estinzione parziale, versando solo una parte del debito dovuto all’ente che lo ha erogato.
Secondo la Legge Bersani, decreto 7/2007 convertita nella Legge 40/2007, se il finanziamento è stato attivato successivamente al mese di febbraio 2007, l’estinzione, parziale o totale, non prevede nessun pagamento di penalità.
Nel caso in cui invece il mutuo è stato attivato precedentemente al 2 aprile 2007, allora l’estinzione anticipata è sottoposta ad una penale. Quest’ultima varia in base a diversi fattori, tra i quali la tipologia di tasso applicata al mutuo.