07 Aprile 2020

Coronavirus: parte la sospensione dei mutui sulla prima casa

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Coronavirus: parte la sospensione dei mutui sulla prima casa

Il Governo ha di recente regolamentato le procedure per la richiesta di sospensione dei mutui, una delle prime misure economiche annunciate per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È già stato dato il via libera alle domande per chi, da dipendente, ha subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario per almeno 30 giorni. Anche i lavoratori autonomi possono accedere alla sospensione dei mutui qualora abbiano registrato una riduzione del proprio fatturato.

L’integrazione dei due decreti per la sospensione dei mutui

In principio la sospensione dei mutui per coronavirus era dedicata solo alla prima categoria di lavoratori. Poi, al decreto Dl 9/2020 è susseguito il Dl 18/2020 che allarga la platea ai lavoratori autonomi.

Restano valide le motivazioni tradizionali per l’accesso al fondo che dà diritto alla sospensione, come la morte o il riconoscimento di un grave handicap. Si aggiungono però le cause relative all’emergenza in corso, concentrate sui rapporti lavorativi. Nello specifico, il periodo di sospensione dei lavoratori dipendenti deve essere di trenta giorni consecutivi per essere riconosciuto, oppure deve corrispondere ad una riduzione dell’orario di lavoro pari al 20% dell’orario complessivo, sempre per almeno 30 giorni consecutivi.

Rimangono in piedi alcuni classici paletti anche per la richiesta di sospensione dei mutui per coronavirus. E cioè che colui che presenta domanda è il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo non superiore a 250mila euro.

Come si calcola la sospensione dei mutui

Ad ogni periodo di sospensione del lavoro corrisponde un fermo del mutuo in essere. Nello specifico sono stati previsti vari casi:

  • se la sospensione lavorativa va dai 30 ai 150 giorni, il mutuo potrà essere sospeso fino a sei mesi;

  • se la sospensione lavorativa va dai 151 ai 302 giorni, il mutuo potrà essere sospeso fino a dodici mesi,

  • se la sospensione lavorativa supera i 303 giorni, il muto potrà essere sospeso per diciotto mesi.

Le sospensioni possono anche essere ripetute, non è prevista una limitazione, ma termineranno quando sarà esaurito il fondo. Dipende quindi dalla profondità delle risorse che lo Stato metterà a disposizione per questo provvedimento.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di commissioni aggiuntive o di spese istruttorie. Va ricordato però che lo Stato copre solo il 50% della quota di interesse: l’altra metà rimane a carico del titolare del mutuo. Inoltre, la sospensione del mutuo per coronavirus non comporta una variazione della quota capitale: il piano verrà semplicemente allungato.

Come si presentano le domande per la sospensione dei mutui per coronavirus

Per accedere al fondo per la sospensione dei mutui, in deroga alle normative esistenti, non serve la presentazione dell’ISEE.

Alla domanda dei lavoratori dipendenti va allegata una dichiarazione del datore di lavoro che certifica la riduzione dell’orario per cause non riconducibili alla sua responsabilità. Vanno specificati nel documenti la durata della sospensione o la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Per i lavoratori autonomi invece devono allegare un’autocertificazione che attesti la riduzione del fatturato nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e l’emissione della domanda, nel caso in cui sia inferiore ad un trimestre. Va dimostrato un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.

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